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RC Professionale Medici

Dall’agosto del 2014 tutti i medici iscritti all’Albo  hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile.

Tale polizza garantisce all’assicurato una protezione dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi per via di errori od omissioni nell’esercizio della professione.

La polizza è obbligatoria per tutti i medici che esercitano la professione in qualità di “libero professionista“, sia in extramoenia che in intramoenia ma sono tenuti ad attivarla anche i medici che esercitano la professione in qualità di lavoratori dipendenti o di consulenti e collaboratori di strutture ospedaliere, private o pubbliche e di cliniche.

Anche i medici che esercitano la professione presso qualsiasi altro istituto autorizzato a svolgere attività sanitarie o anche solo di supporto ad attività e servizi sanitari, sono obbligati a sottoscrivere una.

Successivamente la Legge Gelli-Bianco, entrata in vigore nell’aprile 2017, ha prodotto una vera e propria rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario, anche se ai fini della piena applicabilità della stessa alle polizze professionali dei sanitari occorre ancora attendere i regolamenti attuativi.

Legge Gelli-Bianco: in breve i punti cardine

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private. Il rapporto Medico-Paziente dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza di RC professionale.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il medico che lavora in una struttura sanitaria è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.

Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere a provare la mancata responsabilità spetta alla struttura ospedaliera (e non al paziente-danneggiato).

Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente).

Qualora il medico svolga la sua attività nel suo studio privato, come un dermatologo, un odontoiatra, un pediatra, ecc. il rapporto sarà anche sempre contrattuale. In tali casi la prescrizione sarà di 10 anni, onere della prova a carico del medico, la responsabilità sarà completa ( per colpa lieve e colpa grave).

Quindi il medico:

  • che lavora in una struttura con rapporto extra-contrattuale col paziente risponde solo per colpa grave (il dipendente pubblico per definizione ha un rapporto extra-contrattuale con i pazienti)
  • che lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale col paziente risponde per colpa lieve e colpa grave.
  • che lavora nel suo studio privato ha un rapporto sempre contrattuale col paziente e risponde per colpa lieve e grave.

La polizza di sola Colpa grave

Il presupposto per la limitazione alla “colpa grave” è il tipo di rapporto tra medico e paziente che dovrà essere solo extra-contrattuale.

Il medico è quindi responsabile “solo” per colpa grave se presta la sua opera presso strutture in qualità di dipendente e deve quindi premunirsi stipulando una polizza a copertura di tale colpa.

Infatti il risarcimento derivante da colpa lieve sarà invece a totale carico della struttura sanitarie senza possibilità di rivalsa mentre in caso di riconoscimento di colpevolezza per colpa grave del medico, la struttura pubblica eserciterà il diritto di rivalsa sulla polizza di Colpa grave del medico per il tramite della Corte dei Conti. (oppure per il tramite del Tribunale Ordinario in caso di struttura privata).

In quasi tutte le compagnie la tariffa per la polizza di sola Colpa Grave prescinde dalla specializzazione praticata e varia principalmente in funzione del livello dello specialista all’interno dell’organigramma della struttura.

I medici ospedalieri e in regime di intramoenia possono contare sulla nostre interessanti proposte di Colpa Grave chiamando i nostri uffici.

La polizza di RC professionale

Quando sia necessario in base al proprio regime professionale, avere una copertura  completa che risponda sia per colpa lieve che per colpa grave, è necessario valutare una polizza di responsabilità civile professionale medica completa: la corretta valutazione del rischio viene normalmente effettuata con la compilazione di un questionario informativo per tutte le compagnie presenti sul mercato, ove si dovranno indicare svariati parametri tra cui principalmente la specializzazione medica per cui si pratica la professione. Ne deriva che la tariffazione sarà molto influenzata, oltre che da altri parametri come ad esempio la scelta del massimale, dal fatto che tale specializzazione sia non invasiva, piuttosto che possa talvolta includere atti invasivi o addirittura interventi chirurgici.

Atti praticati senza accesso alla sala operatoria e senza anestesia totale o spinale mediante utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa, nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti e quelli che comportano la cruentazione di tessuti per introduzione di strumentario.

Atti praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale.

Corrisponde al massimo esborso che l’Assicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro . Si consiglia un massimale di almeno di un milione di euro.

E’ una delle clausole fondamentali in una polizza RC professionale. Permette di coprire le prestazioni poste in essere dal professionista negli anni precedenti alla stipula della copertura assicurativa. La retroattività copre tutti i fatti pregressi della professione salvo quelli per i quali è già stato aperto un sinistro oppure ci siano circostanze “in odore” di sinistro (cd. “circostanza nota”). Le legge prevede almeno 10 anni di retroattività salvo i casi di neolaureati.

Tale garanzia copre richieste di risarcimento successive alla scadenza della copertura non rinnovata dall’assicurato. Viene normalmente concessa per cessazione definitiva dell’attività per pensionamento, chiusura di partita iva o gravi motivi di salute o talvolta, solo da alcune compagnie, anche senza necessariamente cessazione dell’ attività a costi maggiorati; la legge Gelli prevede che la polizza di Rc professionale offra una copertura postuma di 10 anni non disdettabile.

Tale clausola caratterizza ogni contratto assicurativo di responsabilità civile professionale.  Analizzando le due parole in inglese vediamo che Claims significa Reclamo Made significa fatto, quindi “Reclamo Fatto”.  Occorre un reclamo pervenuto da un terzo diretto al professionista affinché si attivi la garanzia ed il risarcimento del danno. In particolare vengono coperti i reclami (Claims) pervenuti per la prima volta al professionista durante il periodo di efficacia dell’assicurazione: quindi il reclamo dovrà pervenire dopo la stipula la polizza e prima che scada.

E’ il questionario da compilare a cura del Contraente che viene richiesto dalla Compagnia prima dell’emissione della polizza. Tale documento riveste una fondamentale importanza. Eventuali informazioni non corrette presenti nel questionario potrebbero invalidare il diritto di risarcimento del danno.

La Franchigia è l’importo fisso che resta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. Lo Scoperto è l’importo in percentuale che resta a carico in caso di sinistro.

ESEMPIO 1

Franchigia 500
Danno 10.000
Importo a carico dell’Assicurato 500
Importo a carico degli AssicuratoriMassimale € 9.500

ESEMPIO 2

Scoperto del 10%
Danno 25.000
Importo a carico dell’Assicurato 2.500
Importo a carico degli AssicuratoriMassimale € 22.500

Il sinistro si palesa normalmente con la ricezione di una richiesta di risarcimento danni inviata dal legale del paziente (o dei suoi eredi) al professionista, lamentando che a seguito di una prestazione medico-sanitaria c’è stata una menomazione psico-fisica.  Se si riceve un atto tipo quanto appena descritto, consigliamo di prendere celermente contatto con i nostri uffici in quanto le condizioni di assicurazione concedono tempi molto ristretti in tal senso.  La documentazione da inviare consiste nel trasmettere tutto quanto ricevuto o notificato ed è inoltre richiesta una relazione dettagliata dei fatti sottoscritta dallo stesso professionista, per permettere di inquadrare gli eventi senza particolari dubbi sulle dinamiche causali e cronologiche.

Ricevuta questa documentazione si procede a stretto giro a richiedere l’apertura del sinistro alla Compagnia presso cui è in vigore la polizza del professionista, che a sua volta potrebbe richiedere ulteriori documenti e/o chiarimenti.  Aperto il sinistro la Compagnia assegna un numero di repertorio (il cosiddetto numero di sinistro) che dovrà essere richiamato nelle successive comunicazioni relative alla gestione del sinistro e a seguire incaricherà un medico legale fiduciario di effettuare la visita sul paziente per accertare il danno e soprattutto il nesso di causalità tra il danno e l’operato del professionista, senza il quale non sussiste responsabilità nel danno.

Tutti i contratti assicurativi, salvo poche eccezioni come l’auto, prevedono il tacito rinnovo alla scadenza salvo disdetta, questo a tutela più dell’assicurato che della compagnia, anch’essa obbligata ad avvisarla, che, per darle disdetta, deve inviarle comunicazione con 60 gg di preavviso (in rari casi 30 gg) dandole il tempo di sostituire la polizza con altro contratto e continuare così ad avere le necessarie coperture assicurative.

Per comunicare correttamente la disdetta è necessario inviare una comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata RR.

Per i medici convenzionati, gli ospedalieri extramoenia ed i liberi professionisti di ogni specializzazione medica, la Vogliotti Broker garantisce preventivi di RC professionale assicurando tariffe agevolate e competitive rispetto agli standard di mercato con una vasta scelta di massimali e di configurazioni sia invasive che chirugiche.
E’ sufficiente chiamare i nostri uffici per avere tutte le informazioni e le quotazioni per l’inquadramento del proprio rischio.

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