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RC Professionale Odontoiatri

Dall’agosto del 2014 tutti gli Odontoiatri iscritti all’Albo hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile.
Tale polizza garantisce all’assicurato una protezione dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi per via di errori od omissioni nell’esercizio della professione odontoiatrica.

La polizza è obbligatoria per tutti coloro che esercitano la professione in qualità di “libero professionista“ ma è tenuto ad attivarla anche chi esercita la professione in qualità di lavoratore dipendente o di consulente e collaboratore di strutture private o pubbliche e di cliniche.

Successivamente la Legge Gelli-Bianco, entrata in vigore nell’aprile 2017, ha prodotto una vera e propria rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario, anche se ai fini della piena applicabilità della stessa alle polizze professionali dei sanitari occorre ancora attendere i regolamenti attuativi. (vedi specifiche della Legge Gelli Bianco alla voce RC Professionale Medici)

Tale errore produce un danno economicamente quantificabile al Paziente. Quest’ultimo, quindi, invita il Professionista a risarcire un determinato presunto danno ed a questo punto interviene la garanzia della polizza che si sostituisce al Professionista nel risarcimento del danno da pagare, mantenendolo economicamente indenne.

Corrisponde al massimo esborso che l’Assicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro . Si consiglia un massimale di almeno di un milione di euro.

E’ una delle clausole fondamentali in una polizza RC professionale. Permette di coprire le prestazioni poste in essere dal professionista negli anni precedenti alla stipula della copertura assicurativa. La retroattività copre tutti i fatti pregressi della professione salvo quelli per i quali è già stato aperto un sinistro oppure ci siano circostanze “in odore” di sinistro (cd. “circostanza nota”). Le legge prevede almeno 10 anni di retroattività salvo i casi di neolaureati.

Tale garanzia copre richieste di risarcimento successive alla scadenza della copertura non rinnovata dall’assicurato. Viene normalmente concessa  per cessazione definitiva dell’attività  per pensionamento, chiusura di partita iva o gravi motivi di salute o talvolta, solo da alcune compagnie, anche senza necessariamente cessazione dell’ attività  a costi maggiorati;  la legge Gelli prevede che la polizza di Rc professionale offra una copertura postuma di 10 anni non disdettabile.

Tale clausola caratterizza ogni contratto assicurativo di responsabilità civile professionale.  Analizzando le due parole in inglese vediamo che Claims significa Reclamo Made significa fatto, quindi “Reclamo Fatto”.  Occorre un reclamo pervenuto da un terzo diretto al professionista affinché si attivi la garanzia ed il risarcimento del danno. In particolare vengono coperti i reclami (Claims) pervenuti per la prima volta al professionista durante il periodo di efficacia dell’assicurazione: quindi il reclamo dovrà pervenire dopo la stipula la polizza e prima che scada.

E’ il questionario da compilare a cura del Contraente che viene richiesto dalla Compagnia prima dell’emissione della polizza. Tale documento riveste una fondamentale importanza. Eventuali informazioni non corrette presenti nel questionario potrebbero invalidare il diritto di risarcimento del danno.

La Franchigia è l’importo fisso che resta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. Lo Scoperto è l’importo in percentuale che resta a carico in caso di sinistro.

ESEMPIO 1

Franchigia 500
Danno 10.000
Importo a carico dell’Assicurato 500
Importo a carico degli AssicuratoriMassimale € 9.500

ESEMPIO 2

Scoperto del 10%
Danno 25.000
Importo a carico dell’Assicurato 2.500
Importo a carico degli AssicuratoriMassimale € 22.500

Il sinistro si palesa normalmente con la ricezione di una richiesta di risarcimento danni inviata dal legale del paziente (o dei suoi eredi) al professionista, lamentando che a seguito di una prestazione medico-sanitaria c’è stata una menomazione psico-fisica.  Se si riceve un atto tipo quanto appena descritto, consigliamo di prendere celermente contatto con i nostri uffici in quanto le condizioni di assicurazione concedono tempi molto ristretti in tal senso.  La documentazione da inviare consiste nel trasmettere tutto quanto ricevuto o notificato ed è inoltre richiesta una relazione dettagliata dei fatti sottoscritta dallo stesso professionista, per permettere di inquadrare gli eventi senza particolari dubbi sulle dinamiche causali e cronologiche.

Ricevuta questa documentazione si procede a stretto giro a richiedere l’apertura del sinistro alla Compagnia presso cui è in vigore la polizza del professionista, che a sua volta potrebbe richiedere ulteriori documenti e/o chiarimenti.  Aperto il sinistro la Compagnia assegna un numero di repertorio (il cosiddetto numero di sinistro) che dovrà essere richiamato nelle successive comunicazioni relative alla gestione del sinistro e a seguire incaricherà un medico legale fiduciario di effettuare la visita sul paziente per accertare il danno e soprattutto il nesso di causalità tra il danno e l’operato del professionista, senza il quale non sussiste responsabilità nel danno.

Tutti i contratti assicurativi, salvo poche eccezioni come l’auto, prevedono il tacito rinnovo alla scadenza salvo disdetta, questo a tutela più dell’assicurato che della compagnia, anch’essa obbligata ad avvisarla, che, per darle disdetta, deve inviarle comunicazione con 60 gg di preavviso (in rari casi 30 gg) dandole il tempo di sostituire la polizza con altro contratto e continuare così ad avere le necessarie coperture assicurative.

Per comunicare correttamente la disdetta è necessario inviare una comunicazione a mezzo PEC o Raccomandata RR.

Chiamaci o contattaci tramite il nostro form per chiederci informazioni o un preventivo personalizzato.

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