Dall’agosto del 2014 tutti i medici iscritti all’Albo hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile.
Tale polizza garantisce all’assicurato una protezione dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi per via di errori od omissioni nell’esercizio della professione.
La polizza è obbligatoria per tutti i medici che esercitano la professione in qualità di “libero professionista“, sia in extramoenia che in intramoenia ma sono tenuti ad attivarla anche i medici che esercitano la professione in qualità di lavoratori dipendenti o di consulenti e collaboratori di strutture ospedaliere, private o pubbliche e di cliniche.
Anche i medici che esercitano la professione presso qualsiasi altro istituto autorizzato a svolgere attività sanitarie o anche solo di supporto ad attività e servizi sanitari, sono obbligati a sottoscrivere una.
Successivamente la Legge Gelli-Bianco, entrata in vigore nell’aprile 2017, ha prodotto una vera e propria rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario, anche se ai fini della piena applicabilità della stessa alle polizze professionali dei sanitari occorre ancora attendere i regolamenti attuativi.
- Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private. Il rapporto Medico-Paziente dovrà essere extra-contrattuale.
- Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
- Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza di RC professionale.
- Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
- Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.
La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il medico che lavora in una struttura sanitaria è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.
Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere a provare la mancata responsabilità spetta alla struttura ospedaliera (e non al paziente-danneggiato).
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente).
Qualora il medico svolga la sua attività nel suo studio privato, come un dermatologo, un odontoiatra, un pediatra, ecc. il rapporto sarà anche sempre contrattuale. In tali casi la prescrizione sarà di 10 anni, onere della prova a carico del medico, la responsabilità sarà completa ( per colpa lieve e colpa grave).
Il presupposto per la limitazione alla “colpa grave” è il tipo di rapporto tra medico e paziente che dovrà essere solo extra-contrattuale.
Il medico è quindi responsabile “solo” per colpa grave se presta la sua opera presso strutture in qualità di dipendente e deve quindi premunirsi stipulando una polizza a copertura di tale colpa.
Infatti il risarcimento derivante da colpa lieve sarà invece a totale carico della struttura sanitarie senza possibilità di rivalsa mentre in caso di riconoscimento di colpevolezza per colpa grave del medico, la struttura pubblica eserciterà il diritto di rivalsa sulla polizza di Colpa grave del medico per il tramite della Corte dei Conti. (oppure per il tramite del Tribunale Ordinario in caso di struttura privata).
In quasi tutte le compagnie la tariffa per la polizza di sola Colpa Grave prescinde dalla specializzazione praticata e varia principalmente in funzione del livello dello specialista all’interno dell’organigramma della struttura.