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Polizze per Centri

Polizze RC Professionale per Studi medici/dentistici, Poliambulatori, Strutture sanitarie

Alcuni cenni sulla legislazione vigente, per meglio comprendere come richiedere la quotazione per una polizza assicurativa a tutela soprattutto dei danni da malpractice medica/odontoiatrica, che possono coinvolgere una  struttura sanitaria con ragione sociale in forma societaria.

A tal proposito ricordiamo che la necessità/obbligatorietà assicurativa riguarda anche la STP, denominazione che sta ad indicare una forma societaria relativamente recente ossia la Società tra Professionisti dell’ambito sanitario,  che è quindi per tipologia di rischio equiparabile alle altre società (Spa, Srl, Sas).

Cosa sono e come vengono definite dalla legge Gelli-Bianco le Strutture Sanitarie?

“Ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e ciascuna struttura sanitaria o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi.”

Per cui, sia per fini assicurativi, sia per ottemperare agli obblighi e disposizioni del decreto Gelli  rientrano nella definizione di struttura sanitaria:

  • Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale
  • Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale
  • Strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
  • Strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
  • Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici

La Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi, ad oggi ancora non emanati.

Quali sono gli obblighi assicurativi previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

La legge prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l’obbligo di assicurazione (o di un’analoga misura= per esempio autoassicurazione) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Il singolo professionista sanitario ha l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l’attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.
Per gli studi associati sono sufficienti le polizze di RC personali di ciascun professionista associato dove ognuna copre pro-quota.

Quali sono i massimali di polizza previsti dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie?

Nell’art. 10 si prevede l’emanazione di provvedimenti ministeriali entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, al fine di determinare i “requisiti minimi delle polizze assicurative”, ed i relativi “massimali differenziati” per “classi di rischio”, e dei “requisiti minimi di garanzia”.

Dal 2017 ad aggi i decreti attuativi non sono stati emanati: circola da settembre 2019 una bozza non ancora approvata.

Si precisa che la legge è operativa anche in assenza dei decreti, per cui al momento l’obbligo di una polizza assicurativa o delle “analoghe misure” è valido pur non essendoci indicazioni circa i massimali minimi.

La Vogliotti Broker S.R.L , alla luce di quanto esposto , è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di qualunque tipo di struttura sanitaria mediante le proposte di alcune tra le primarie compagnie presenti sul mercato italiano ed estero:  per ottenere la quotazione , che varierà in funzione dei molti parametri caratterizzanti la struttura stessa, sarà sufficiente richiedere e compilare un questionario da inoltrare poi ai nostri uffici.

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