Di seguito, faremo lcuni cenni sulla legislazione vigente, per meglio comprendere la situazione sotto il profilo legislativo e di conseguenza per avere gli strumenti adatti a richiedere ed interpretare la quotazione per una polizza assicurativa a tutela dei danni da malpractice medica/odontoiatrica, che possono coinvolgere una struttura sanitaria con ragione sociale in forma societaria.
La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017 con la finalità di mettere in primo piano la sicurezza del paziente senza dimenticare il diritto del medico a svolgere la propria attività con serenità.
Portando la responsabilità sulle Strutture che detengono il rapporto contrattuale coi pazienti, piuttosto che sui singoli Medici, verso i quali è prevista azione di rivalsa solo in caso di Colpa Grave.
Per cui, sia per fini assicurativi, sia per ottemperare agli obblighi e disposizioni del decreto Gelli rientrano nella definizione di struttura sanitaria:
- Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale
- Strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale
- Strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
- Strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici
- Studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici
La legge prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l’obbligo di assicurazione (o di un’analoga misura, per esempio autoassicurazione riservando a bilancio somme sufficienti al risarcimento dei danni ai pazienti) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Il singolo professionista sanitario ha comunque SEMPRE l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l’attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Si conviene pertanto che, essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale. Questo perché la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.
Nel merito ricordiamo che la necessità/obbligatorietà assicurativa riguarda anche la STP in forma societaria, denominazione che sta ad indicare una forma societaria relativamente recente ossia la Società tra Professionisti dell’ambito sanitario, che è quindi per tipologia di rischio equiparabile alle altre società (Spa, Srl, Sas).
Per gli studi associati invece sono sufficienti le polizze di RC personali di ciascun professionista associato dove ognuna copre pro-quota.
di seguito rimandiamo ad un collegamento diretto alla gazzetta ufficiale, dove in particolar modo negli articoli 7 e 10, potrete trovare riferimento ai cenni precedentemente fatti sul tema della responsabilità e sull’esigenza di adeguata copertura Assicurativa a meno di non volersi esporre col proprio patrimonio aziendale.
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