Fatto proprio il Provvedimento IVASS N. 97 del 4 Agosto 2020 modificato dal provvedimento IVASS N. 101 del 15 Dicembre 2020 è stata rivista in maniera sostanziale la disciplina dell’informativa precontrattuale.
Fatto proprio il Provvedimento IVASS N. 97 del 4 Agosto 2020 modificato dal provvedimento IVASS N. 101 del 15 Dicembre 2020 è stata rivista in maniera sostanziale la disciplina dell’informativa precontrattuale.
Contiene le informazioni definite da Ivass di natura “statica” che si riferiscono alla tipologia e alle caratteristiche dell’intermediario (Broker o Collaboratore iscritto in sezione E) che entra in contatto con il contraente. Fornisce al contraente un’informativa generale sull’attività del distributore, sui potenziali conflitti di interesse, sugli strumenti di tutela del contraente (polizza rc professionale, conto separato/fideiussione, fondo di garanzia) e risulta svincolato dal contratto assicurativo proposto/distribuito. Contiene informazioni fisse, predefinite e quindi standardizzabili ad esclusione della sezione introduttiva da completare ed integrare con i riferimenti anagrafici della persona fisica che entra in contatto con il contraente e del ruolo svolto in caso di operatività dell’attività in forma societaria.
Deve essere:
Contiene le informazioni cosiddette “dinamiche” e cioè variabili e pertinenti a ciascun contratto assicurativo distribuito danni e vita non IBIP (contratti vita di puro rischio).
Si tratta di un modello correlato al contratto proposto/distribuito con particolare riguardo alle informazioni:
Deve essere consegnato/trasmesso al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto intermediati.
E’ stato introdotto dal Regolamento 40 novellato e al pari dell’allegato 4 comprende le informazioni “dinamiche” inerenti a ciascun contratto di investimento proposto/distribuito.
Anche in questo caso deve tener conto del modello di attività di distribuzione adottata.
Deve essere consegnato/trasmesso al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto intermediati.
Riepiloga in forma standardizzata gli obblighi generali di comportamento ai quali l’intermediario (broker e suo collaboratore) devono attenersi nei confronti della clientela.
Si tratta di regole di comportamento generali per la distribuzione di tutti i prodotti assicurativi e supplementari per la distribuzione di prodotti IBIPS.
Al pari dell’allegato 3 deve essere:
La nuova regolamentazione (in Italia il recepimento della Direttiva UE n. 2016/97, nota come IDD, avvenuta nel corso del 2018 attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti da parte dell’IVASS e con l’aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private, più recentemente l’IVASS intervenuto con il Provvedimento n. 97/2020 che ha modificato il Regolamento n. 40/2018 e con il Regolamento n. 45/2020 in tema di POG) subordina la distribuzione di tutti i contratti danni, vita e IBIPs alla verifica di coerenza del prodotto assicurativo richiesto/proposto rispetto alle reali esigenze e necessità del cliente.
Già nella previgente regolamentazione il collocamento di un prodotto assicurativo richiedeva l’analisi dei bisogni assicurativi del cliente effettuata sulla base della raccolta di informazioni chiave (cd. test Demands & Needs) idonea a valutare la tipologia, l’estensione delle garanzie, le condizioni contrattuali di copertura del prodotto da distribuire.
Ciò che cambia è il fatto che nella nuova versione del Regolamento la raccolta delle informazioni diventa un elemento imprescindibile e necessario per il collocamento delle garanzie assicurative tale per cui in assenza/incompletezza delle informazioni ovvero in caso di test di coerenza negativo il broker non potrà procedere alla distribuzione del prodotto.
Con la Dichiarazione di Coerenza l’intermediario informa il Cliente, prima della sottoscrizione del contratto, che il prodotto è coerente con le richieste del Contraente/Assicurato (Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549)
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Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Cliente/Contraente autorizza il broker a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, L’informativa precontrattuale e i documenti contrattuali saranno pertanto recapitati per mezzo di strumenti informatici all’indirizzo di posta elettronica, impegnandosi (il Cliente/Contraente) a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.
L’autorizzazione è conferita per:
Tale autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e tale revoca potrà comportare l’applicazione oneri connessi alla stampa e all’invio della documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del broker in esecuzione dell’incarico.
L’autorizzazione alla trasmissione della documentazione in formato elettronico:
l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali da parte del broker e/o di altri soggetti che con lo stesso operino o collaborino.
In ottemperanza all’art. 56 del regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 come modificato dal provvedimento n. 97/2020 il Cliente/Contraente dichiara di aver ricevuto la documentazione precontrattuale: